RESPONSABILITA' CIVILE - PERDITA CAPACITA' LAVORATIVA - Tribunale Latina Sez. II Sent., 06-11-2018

RESPONSABILITA' CIVILE - PERDITA CAPACITA' LAVORATIVA - Tribunale Latina Sez. II Sent., 06-11-2018

In tema di danni in materia civile, il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro. Esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare. In altre parole, il danneggiato provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Seconda

in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 2138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013

TRA

P.A. ( CF (...)), rappresentato e difeso dall' avv.Roberto Gobbi coma da procura a margine della citazione ed elett.te domiciliato in Latina Corso della Repubblica n. 239;

ATTORE

E

U.A. spa ( CF (...)) , rappresentata e difesa dall' avv. Luca Petrucci ed elett.te domiciliata in Latina, P.zza Mercato n.11, giusta delega in atti;

CONVENUTA

V.S. e M.P.

Convenuti contumaci

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria per danni non patrimoniali e patrimoniali proposta dall' attore, in seguito al sinistro che lo ha visto coinvolto in data 27.03.2012 alle ore 9:00 circa, avvenuto in Aprilia (LT), all' interno del Piazzale antistante il civico 72, ove è ubicato la sua officina di fabbro.

A.P. rappresentava in particolare nell' atto introduttivo che, nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate, il sig. M.P., alla guida dell' autovettura Nissan Micra tg (...) di proprietà della sig.ra S.V. ed assicurata con la U.A. spa, nell' effettuare un' incauta manovra di retromarcia, lo investiva rovinosamente causandogli la " frattura sottocapitata ingranata del collo femorale sin." come da documentazione medica allegata.

Nel libello introduttivo formulava quindi domanda risarcitoria, per tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, questi ultimi con particolare rilievo della componente relativa alla lesione della capacità lavorativa specifica.

Si costituiva la Compagnia convenuta e , relativamente all' an debeatur, contestava la dinamica del sinistro così come descritto nel libello introduttivo rappresentava l' incongruità delle somme richieste, ritenute del tutto sproporzionate in relazione all' entità delle lesioni subite.

La causa è stata istruita mediante prove orali, allegazioni documentali e CTU medico legale sulla persona di A.P.

Ciò premesso, venendo al merito, va osservato come con riferimento alla dinamica del sinistro, sulla base delle prove testimoniali espletate e del modello CAI prodotto e sottoscritto dal convenuto deve ritenersi provata l' esclusiva responsabilità di M.P. nella causazione del sinistro.

In particolare, il teste escusso, A.P., ha dichiarato di aver assistito al sinistro, ed ha confermato che l' odierno convenuto si trovava all' interno del piazzale e l' autovettura condotta da convenuto, nel fare retromarcia lo attingeva sul lato destro del corpo facendolo cadere a terra; rappresentava in particolare che i luoghi consistevano in una stradina chiusa senza uscita e che per immettersi sulla strada principale era necessario effettuare una retromarcia; precisa inoltre che il sinistro si verificava alle ore 9:00/9:10 circa.

Il teste escusso è da ritenersi del tutto attendibile avendo fornito una ricostruzione dei fatti priva di contraddizioni (nterne) e del tutto coerente con il materiale probatorio acquisito al processo ed in particolare con il Modello CAI sottoscritto dal convenuto che sostanzialmente riconosceva la propria responsabilità.

Peraltro, a completare il quadro istruttorio relativamente alla dinamica del sinistro è la mancata risposta all' interrogatorio formale del convenuto P.M., il quale nonostante regolarmente citato non si è presentato a rendere l' interpello, contegno processuale valutato ai sensi dell' art. 232 c.p.c., anche alla luce del CAI già in atti.

Accertata dunque l' esclusiva responsabilità del convenuto sii deve passare ad analizzare i profili connessi al quantum debeatur.

Va evidenziato che dalla espletata consulenza d'ufficio medico-legale, cui nel corso dell'istruttoria P.A. -che all'epoca del sinistro occorsogli aveva l'età di anni 51, essendo nato in data 23.08.1960 ed essendosi l'incidente de quo verificato in data 27.03.2012 -è stato sottoposto, è emerso che il medesimo, in conseguenza dell'incidente stesso, ha riportato " frattura sottocapitata ingranata del collo femorale sinistro". Da tali lesioni ne conseguiva un intervento di artoprotesi anca sinistra con una significativa riduzione delle capacità motorie.

I postumi di tale traumatismo sono da considerarsi stabilizzati essendo trascorso un congruo periodo dall'evento traumatico originario. Siffatte evenienze lesive ad avviso del CTU integrano un "danno biologico", o menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, valutabile nella misura del 25% (VENTICINQUE percento)della totale

L 'inabilità temporanea può essere quantificata invece in GIORNI 40 al 100% (I.T.A.) e IT.P.GIORNI 40 al 50%.

La riduzione della capacità lavorativa specifica è stata invece quantificata nella misura del 25%

L'evidenziata patologia, eziologicamente ricollegabile all'evento, giustificano i risultati cui è pervenuto il C.T.U., che il giudicante condivide e fa propri per l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta.

In termini monetari, quanto dovuto all' attore per il risarcimento del danno che, per comodità espositiva, continuerà ad essere definito biologico, è la somma di Euro 120.000,00 al valore attuale della moneta (già personalizzato secondo i criteri che di seguito si indicheranno) a titolo di ristoro per il danno biologico permanente e temporaneo e di spese mediche sostenute. Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'attore viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d.liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. Tabelle Milano aggiornate al 2018). Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale," nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana "(cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).Compete, quindi, all'attore, quale danno morale ed esistenziale (la fattispecie integra astrattamente gli estremi del reato di lesioni colpose), descrittivamente possono ancora essere così qualificate tali poste risarcitorie, intesi quale residuo danno non patrimoniale, l'importo di euro 15.000,00 al valore attuale che già è stata tenuta in debito conto nella quantificazione del non patrimoniale nella complessiva somma di Euro 120.000,00 ; la suddetta somma è stata determinata tenendo conto dell' entità delle lesioni dell' età dell' attore nonché dell' afflittività delle cure ricevute e dei ripetuti trattamenti sanitari occorsi nel tempo, nonché sotto l' aspetto dinamico-relazionale, della provata incidenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa specifica., aspetto da valutarsi, oltre che sotto il profilo del danno patrimoniale strettamente inteso, sulla base delle argomentazioni che seguiranno, anche sotto quello del danno non patrimoniale incidendo sulla dimensione umana e sociale della vittima, costituendo il lavoro oltre che la principale fonte di sostentamento anche un modo di espressione della propria personalità ed identità umana.

Detta somma costituisce dunque la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale).

Sulla somma così derivante andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.

Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod. civ. secondo il costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno; su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali; tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.

Con riferimento al cd danno alla capacità lavorativa specifica, sul punto va osservato che il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis, Cass. 23/09/2014, n. 2003; Cass. 14/11/2013, n. 25634).

La suprema Corte sul punto ha però recentemente affermato il condivisibile principio secondo cui "Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito" ( Cass. civ, n. 15737/2018).

Nel caso di specie l' attore ha subito un danno alla capacità lavorativa specifica relativamente al mestiere di fabbro nella misura del 25%, con conseguente permanenza di una capacità lavorativa residua nella misura del 75% che fa presumere che continui a svolgere, sia pur in parte e indirettamente e mediante delega ai propri dipendenti delle attività più gravose, tale mestiere.

Ne consegue che era suo onere, alla luce del principio di diritto sopra affermato, documentare una effettiva e concreta contrazione del proprio reddito per effetto della incapacità lavativa specifica derivante dal sinistro.

Nel caso di specie l' attore non ha assolto tale onere probatorio atteso che ha prodotto documentazione attestante unicamente i redditi percepiti nel triennio ante sinistro omettendo tuttavia di produrre documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi post sinistro, non consentendo quindi alcuna valutazione in merito alla concreta ed effettiva incidenza della parziale perdita di capacità lavorativa specifica sulle concrete capacità di guadagno del danneggiato ciò ai fini della quantificazione del relativo danno patrimoniale.

Ne consegue il rigetto della domanda con riferimento a tale voce di danno

Le spese di lite seguiranno la soccombenze e liquidate come da dispositivo sono a carico dei convenuti in solido, ivi incluse le spese di CTU medico-legale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accerta l' esclusiva responsabilità di P.M. nella determinazione del sinistro oggetto di causa;

2) Per l' effetto condanna, in solido tra loro, U.A. spa, S.V. e P.M. a pagare a titolo di danni non patrimoniali in favore di P.A. , la somma complessiva di Euro 120.000,00 oltre lucro cessante da calcolarsi come da parte e con interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo soddisfo;

3) Condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 10.000,00 per competenze professionali Euro 695,00 per esborsi documentati oltre oneri accessori come per legge da liquidarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice;

4) Pone le spese di CTU , già liquidato con separato decreto definitivamente a carico delle parti convenute.

Così deciso in Latina, il 5 novembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2018.

 


Avv. Francesco Botta

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